Fatti

Nel 1979, L. [C.] ha sottoscritto una cambiale a favore di una banca a Ginevra, il cui pagamento è stato garantito da [A.] mediante un avallo. Dopo la scomparsa improvvisa di L. [C.], F. [C.], fratello di L. [C.], ha firmato con [A.] un documento intitolato "Riconoscimento di debito" in cui riconosce di dovere ad [A.] il debito di L. [C.] nei confronti della banca e si impegna a rimborsarlo insieme ad A.

Successivamente, [A.] ha citato in giudizio F. [C.] per il pagamento del saldo del debito, a seguito di che F. [C.] ha aperto un'azione di liberazione dal debito contro A.

Legge

La Corte ha ritenuto che l'impegno di F. [C.] del 28 agosto 1979 costituisse un'assunzione dell'esecuzione dell'obbligazione (Erfüllungsübernahme) prevista dall'art. 175 cpv. 1 CO, e non un'assunzione cumulativa del debito. Ha ritenuto che questa assunzione interna del debito non fosse soggetta a una forma speciale, anche se il contratto che ha generato il debito originario (la fideiussione sotto forma di avallo) era soggetto a tale forma.

Infatti, secondo la Corte, quando il contratto all'origine del debito non è soggetto a una forma speciale a causa della natura della prestazione promessa, nemmeno l'assunzione di tale debito deve essere effettuata in una forma particolare. Solo nel caso in cui il…