Art. 148 CO

Ripartizione

1 Ove non risulti il contrario dal rapporto giuridico esistente fra i debitori solidali, il pagamento fatto al creditore si divide in parti eguali fra i medesimi.
2 Al debitore solidale che avesse pagato più della sua parte, spetta il regresso verso i condebitori per l’importo pagato in più.
3 Ciò che non può conseguirsi da uno dei debitori solidali deve essere sopportato in parti eguali dagli altri.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Effetti della transazione stipulata con un debitore solidale nei confronti dei rimanenti debitori
    · 12/02/2007 · 6 citazioni Riassunto
  2. 2
    DTF 53_II_25
    24/01/1927 · 3 citazioni
  3. 3
    Regresso comune dell'INSAI, dell'AVS e dell'AI nei confronti di un assicuratore di responsabilità civile (art. 72 e art. 75 LPGA; art. 14 cpv. 2 e art. 16 OPGA)
    · 15/12/2016 · 2 citazioni Riassunto
  4. 4
    Art. 537 cpv. 1 CO, diritto del socio al rimborso di spese da lui fatte negli affari della società
    · 30/04/1990 · 2 citazioni Riassunto
  5. 5
    · 05/10/1982 · 1 citazioni Riassunto
  6. 6
    DTF 57_II_324
    01/01/1931 · 1 citazioni

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.