Art. 148 CO
Ripartizione
1 Ove non risulti il contrario dal rapporto giuridico esistente fra i debitori solidali, il pagamento fatto al creditore si divide in parti eguali fra i medesimi.
2 Al debitore solidale che avesse pagato più della sua parte, spetta il regresso verso i condebitori per l’importo pagato in più.
3 Ciò che non può conseguirsi da uno dei debitori solidali deve essere sopportato in parti eguali dagli altri.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
-
1Effetti della transazione stipulata con un debitore solidale nei confronti dei rimanenti debitori6 citazioni
-
2DTF 53_II_253 citazioni24/01/1927 · 3 citazioni
-
3Regresso comune dell'INSAI, dell'AVS e dell'AI nei confronti di un assicuratore di responsabilità civile (art. 72 e art. 75 LPGA; art. 14 cpv. 2 e art. 16 OPGA)2 citazioni
-
4Art. 537 cpv. 1 CO, diritto del socio al rimborso di spese da lui fatte negli affari della società2 citazioni
-
51 citazioni
-
6DTF 57_II_3241 citazioni01/01/1931 · 1 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
-
responsabilità in materia di diritto societario (azionario)3 citazioni
-
2 citazioni
-
1 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.