Fatti

A. T., nato il 20 settembre 1952, e L.-M. D., nata il 17 dicembre 1949, si sono sposati a Bernex (GE) il 20 giugno 1975, in regime di separazione dei beni. Dal loro matrimonio sono nati due figli: S., nato il 7 luglio 1975, e R., nata il 4 maggio 1977. Essendosi verificate difficoltà tra i coniugi, la moglie ha definitivamente lasciato il domicilio coniugale nel marzo 1991.

Adita di un'azione di divorzio di L.-M. T. e di una domanda riconvenzionale di A. T., il Tribunale di primo grado di Ginevra, con sentenza dell'11 ottobre 1993, ha pronunciato il divorzio dei coniugi e ha respinto la domanda della attrice volta ad ottenere il versamento di una somma di 72'000 fr. a titolo di contributo straordinario nell'azienda del coniuge, ai sensi dell'art. 165 CC.

Pronunciandosi il 22 aprile 1994 sull'appello di entrambe le parti, la Corte di giustizia del Cantone di Ginevra ha annullato tale sentenza e ha condannato il marito a pagare alla moglie l'indennità richiesta. Questa giurisdizione ha tuttavia soppresso la rendita assegnata a quest'ultima in primo grado.

Il Tribunale federale ha respinto, nella misura in cui erano ricevibili, il ricorso di diritto pubblico dell'attrice e il ricorso incidentale del convenuto proposti contro questa decisione.

Legge

Secondo la giurisprudenza, in virtù del loro dovere generale di assistenza, il marito e la moglie contribuiscono secondo le loro facoltà al mantenimento della famiglia. Il loro contributo può consistere nell'aiuto che un coniuge presta all'altro nella sua professione o nella sua azienda. L'aiuto prestato in questo contesto a uno dei coniugi non dà diritto ad alcuna remunerazione, fatta salva l'eventuale pretesa ad un importo a libera disposizione ai sensi dell'art. 164 CC.

Tuttavia, laddove, in assenza di qualsiasi contratto di lavoro, l'aiuto fornito da uno dei coniugi nell'azienda del coniuge superi ciò che il dovere generale di assistenza normalmente consente di esigere da lui, l'equità richiede che tale contributo aumentato formi oggetto…