Fatti
Il 1° febbraio 1995 è entrata in vigore la legge federale sulle misure coercitive in ambito stranieri. Essa ha modificato le disposizioni relative all'esecuzione delle misure di diritto degli stranieri previste nella legge federale sul soggiorno e l'insediamento degli stranieri (LDDS). D'ora in poi, uno straniero senza permesso di soggiorno o di domicilio può essere posto in detenzione preparatoria per un massimo di tre mesi (art. 13a LDDS) e una detenzione in vista dell'espulsione può durare fino a nove mesi (art. 13b LDDS). Il 5 aprile 1995, il Consiglio di Stato del Canton Zurigo ha modificato varie disposizioni del regolamento sulle carceri di polizia cantonali (PVO), dichiarando espressamente che tale regolamento si applica anche alle persone in detenzione preparatoria e in vista dell'espulsione (§ 1 cpv. 1 lett. c PVO). Tre stranieri hanno fatto ricorso contro queste modifiche presso il Tribunale federale, contestando in particolare le disposizioni relative alla passeggiata (§ 33 PVO), alle visite (§§ 38 e 39 PVO), alla corrispondenza (§ 41 PVO) e al lavoro (§ 27 cpv. 1 PVO).Legge
1. Il Tribunale federale riconosce che i ricorrenti hanno la legittimazione ad agire, poiché rischiano con una probabilità minima di essere posti in detenzione amministrativa in virtù del diritto degli stranieri, il che potrebbe comportare l'applicazione del regolamento contestato. 2. In materia di detenzione amministrativa degli stranieri, il Tribunale federale ha precisato i requisiti minimi del diritto federale concernenti le condizioni di detenzione, basandosi in particolare sulla giurisprudenza relativa alle restrizioni ai diritti fondamentali delle altre categorie di detenuti e sulle regole europee e internazionali sul trattamento dei detenuti. Così, le restrizioni alla libertà dei detenuti non devono andare oltre quanto necessario per garantire lo scopo della detenzione e il buon funzionamento dell'istituto. Il regime di detenzione degli stranieri deve distinguersi da quello degli imputati e dei condannati, in particolare per quanto riguarda il livello di sicurezza e l'alloggio. I detenuti amministrativi devono in linea di principio beneficiare di un regime più liberale, con la possibilità di avere contatti con l'esterno e tra di loro. 3. In questo quadro, il Tribunale federale esamina la conformità delle disposizioni cantonali contestate con la Costituzione. 4. Per quanto riguarda la passeggiata (§ 33 PVO), il Tribunale federale ritiene che la regolamentazione zurighese, che prevede solo mezz'ora di passeggiata quotidiana a partire dal quarto giorno, non soddisfa i requisiti minimi in materia di detenzione amministrativa degli stranieri. Deve essere garantito un minimo di un'ora di passeggiata quotidiana fin dall'inizio della detenzione. 5. Riguardo alle visite (§§ 38 e 39 PVO), il Tribunale federale ammette che l'esigenza di un'autorizzazione per le visite e la loro sorveglianza sono conformi alla Costituzione, nella misura in cui sono giustificate da considerazioni organizzative o di sicurezza.…