Art. 46 CPP
Rapporti diretti tra autorità
1 Le autorità comunicano direttamente tra loro .
2 Le domande d’assistenza giudiziaria possono essere formulate nella lingua dell’autorità richiedente o in quella dell’autorità richiesta.
3 Se non è chiaro quale sia l’autorità competente, l’autorità richiedente indirizza la domanda d’assistenza giudiziaria rispettivamente al pubblico ministero supremo del Cantone richiesto o a quello della Confederazione. Il pubblico ministero la inoltra poi all’autorità competente.
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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2 citazioni
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mehrfache falsche Anschuldigung (Beschwerde beim BG hängig)0 citazioniSB.2023.24· 03/09/2024 · 0 citazioni de
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0 citazioni08/09/2016 · 0 citazioni
Ultime sentenze del TF
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