Art. 46 CPP

Rapporti diretti tra autorità

1 Le autorità comunicano direttamente tra loro .
2 Le domande d’assistenza giudiziaria possono essere formulate nella lingua dell’autorità richiedente o in quella dell’autorità richiesta.
3 Se non è chiaro quale sia l’autorità competente, l’autorità richiedente indirizza la domanda d’assistenza giudiziaria rispettivamente al pubblico ministero supremo del Cantone richiesto o a quello della Confederazione. Il pubblico ministero la inoltra poi all’autorità competente.

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • 16/01/2014 · 2 citazioni de Riassunto
  • mehrfache falsche Anschuldigung (Beschwerde beim BG hängig)
    SB.2023.24
    · 03/09/2024 · 0 citazioni de
  • 08/09/2016 · 0 citazioni

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.