Fatti

Il cittadino spagnolo A. ha lavorato come saldatore per la società svizzera X. SA, che ha assunto i rapporti di lavoro di A. a partire dal 1° maggio 2000. Il 23 dicembre 2004, X. SA ha rescisso il contratto di lavoro di A. con effetto al 31 marzo 2005.

A. ha presentato una richiesta contro X. SA davanti al Tribunale civile di Veveyse, chiedendo il pagamento di un'indennità di licenziamento equivalente a sei mesi di stipendio, ovvero 31'045,50 euro o 50'240 franchi, invocando la legge panamense n. 8 del 26 febbraio 1998 sul lavoro in mare e sulle vie navigabili.

Il Tribunale federale ha accolto il ricorso di X. SA, annullato la sentenza cantonale e respinto l'azione intentata da A. contro X. SA.

Legge

Secondo il Tribunale federale, le condizioni per l'applicazione dell'articolo 19 LDIP che consentono di prendere in considerazione una norma imperativa di uno Stato terzo non sono soddisfatte in questo caso.

Sebbene l'articolo 56 della legge panamense n. 8 sia una norma imperativa che concede un'indennità di licenziamento al marinaio licenziato senza giusta causa, il Tribunale federale ha ritenuto che l'interesse del lavoratore a ottenere tale indennità non possa essere considerato legittimo e prevalente rispetto alla concezione svizzera del diritto.…