Fatti
Il caso riguarda due procedure di esecuzione successive introdotte da A. B. contro A. per la stessa credita. La prima procedura (procedura n° 1) è stata introdotta per un importo di x fr. con interessi al 3% all'anno a partire dal 1° novembre 2001, sulla base di una transazione giudiziaria valente come sentenza definitiva conclusa il 30 ottobre 2001. Il precetto di pagamento è stato notificato al debitore il 7 febbraio 2012, che ha fatto opposizione.
La seconda procedura (procedura n° 2) è stata introdotta il 1° maggio 2012 per l'importo di x fr. con interessi al 3% all'anno a partire dal 15 giugno 2011 e spese, sulla base di una convalida del sequestro n° 3 e di un verbale del 19 aprile 2012. Il precetto di pagamento è stato notificato al debitore il 7 maggio 2012, che ha anch'esso fatto opposizione.
Le due opposizioni sono state revocate definitivamente dal Giudice di pace del distretto di Morges il 3 settembre 2012. La Corte delle esecuzioni e fallimenti del Tribunale cantonale vaudese ha rigettato i ricorsi del debitore e confermato le revoche definitive il 28 febbraio 2013.
Legge
Il Tribunale federale ha esaminato il ricorso in materia civile in applicazione del diritto d'ufficio (art. 106 al. 1 LTF). Ha considerato che il giudice della revoca è competente solo per esaminare l'esistenza di un titolo di revoca e statuire sul diritto del creditore di perseguire il debitore, ma non può esaminare la regolarità della procedura di esecuzione.
Il Tribunale federale ha ricordato che la procedura di revoca è una pura procedura di esecuzione forzata e che il giudice è competente solo per esaminare la sentenza esecutiva o i titoli assimilati nel caso di una richiesta di revoca definitiva. Ha anche sottolineato che il giudice della revoca non può rilevare un vizio della procedura di…