Fatti
A. guidava il 8 ottobre 1983 alle ore 03:35 la sua autovettura proveniente da Lörrach/Germania fino all'ufficio doganale svizzero di Grenzacherstrasse a Basilea. Lì è stato fermato per il sospetto di guida in stato di ebbrezza. Il prelievo di sangue ha rilevato un tasso alcolemico minimo di 1,93‰ e massimo di 2,18‰.
Il Tribunale distrettuale di Lörrach ha condannato A. il 22 novembre 1983 per questo viaggio ai sensi del § 316 del Codice penale tedesco (guida in stato di ebbrezza) a un'ammenda di 700 DM. Poiché il viaggio in stato di ebbrezza iniziato a Lörrach è proseguito sul territorio svizzero, il Presidente del Tribunale di polizia di Basilea-Città ha dichiarato A. colpevole ai sensi del diritto svizzero di guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza e lo ha condannato, tenendo conto della pena già eseguita in Germania per lo stesso viaggio, a una pena detentiva residua di 10 giorni di carcere.
A. ha presentato ricorso di nullità contro la decisione della Corte d'appello, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata e il rinvio del caso all'istanza inferiore per l'assoluzione.
Legge
Il Tribunale federale ha deciso che la Svizzera, ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 CP, rivendica la giurisdizione anche quando solo una parte di un'azione unitaria è stata commessa in Svizzera e uno Stato estero si ritiene competente per il perseguimento penale della parte commessa…