Fatti
Il signor A., nato nel 1956, ha subito lesioni alle dita della mano sinistra durante il lavoro il 5 aprile 2002. La Suva gli ha riconosciuto, con decisione passata in giudicato del 10 aprile 2007, una rendita per un'incapacità lavorativa del 15% con effetto retroattivo dal 1° febbraio 2007. Il 21 aprile 2007 A. è caduto dalla bicicletta riportando ulteriori lesioni. Con decisione del 20 dicembre 2016, la Suva gli ha riconosciuto, con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2009, una rendita combinata corrispondente a un'incapacità lavorativa del 24% a causa di limitazioni permanenti all'arto sinistro e alla spalla destra dovute all'infortunio. La Suva ha dichiarato prescritti i diritti alle rendite per il periodo dal 1° febbraio 2007 al 31 dicembre 2009.
Il Tribunale delle assicurazioni del Cantone di San Gallo ha annullato la decisione di opposizione della Suva relativa alla prescrizione dei diritti alle rendite prima del 1° gennaio 2010 e ha rinviato il caso alla Suva affinché corrisponda le rendite dovute e non ancora pagate a partire dal 1° febbraio 2007. La Suva ha presentato un ricorso di diritto pubblico.
Legge
Il Tribunale federale ha esaminato se la conclusione del tribunale cantonale, secondo cui i diritti alle rendite per il periodo precedente il 1° gennaio 2010 non sono prescritti e devono quindi essere pagati, sia contraria al diritto federale.
Il Tribunale federale ha affermato che l'art. 24 cpv. 1 LPGA disciplina solo la prescrizione della fissazione, ma non la prescrizione dell'esecuzione. Per l'esecuzione di un credito legalmente stabilito rimane in vigore un termine di dieci anni…