Fatti
Il curdo di origine turca X. è entrato in Svizzera il 3 ottobre 1988, dove ha presentato senza successo una domanda di asilo. Il 10 febbraio 1993, l'Ufficio federale per i rifugiati lo ha ammesso provvisoriamente in considerazione delle sue attività politiche svolte qui. Ha riconosciuto X. come rifugiato, ma gli ha negato l'asilo per motivi soggettivi successivi alla fuga.
In seguito, X. si è più volte adoperato per ottenere un permesso di soggiorno al fine di far venire la sua famiglia. La Polizia degli stranieri del Cantone dei Grigioni ha respinto l'ultima richiesta in tal senso il 7 settembre 1998. Il Dipartimento di giustizia, polizia e sanità nonché il Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni hanno confermato questa decisione l'8 dicembre 1998 e il 5 marzo 1999 rispettivamente.
X. ha presentato un ricorso di diritto amministrativo contro questa decisione, chiedendo l'annullamento della stessa e l'ordine alla Polizia degli stranieri del Cantone dei Grigioni di rilasciargli il permesso di soggiorno annuale per il ricongiungimento familiare.
Legge
Il Tribunale federale non entra nel merito del ricorso, in quanto il rifugiato ammesso provvisoriamente non dispone, in base al diritto nazionale, di un diritto di soggiorno sicuro che gli conferisca il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno.
Un tale diritto non deriva nemmeno dall'art. 8 CEDU, poiché la questione del ricongiungimento familiare è oggi disciplinata dal diritto d'asilo agli artt. 51 cpv. 5 LAsi e 39 OAsi 1. È decisivo…