Art. 51 LAsi
Asilo accordato a famiglie
1 I coniugi di rifugiati e i loro figli minorenni sono riconosciuti come rifugiati e ottengono l’asilo, sempre che non vi si oppongano circostanze particolari.
1bis Se nell’ambito della procedura d’asilo rileva indizi di una causa di nullità conformemente all’articolo 105 n. 5 o 105a del Codice civile (CC) , la SEM ne informa l’autorità competente secondo l’articolo 106 CC. La procedura è sospesa fino alla decisione di quest’autorità. Se l’autorità promuove un’azione, la procedura è sospesa sino al passaggio in giudicato della relativa sentenza. Se il coniuge del rifugiato si trova all’estero, l’autorità competente viene informata e la procedura viene sospesa dopo la sua entrata in Svizzera.
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3 I figli nati in Svizzera da genitori rifugiati sono anch’essi riconosciuti come rifugiati sempreché non vi si oppongano circostanze particolari.
4 Se gli aventi diritto di cui al cpv. 1 sono stati separati in seguito alla fuga e si trovano all’estero, occorre autorizzarne, su domanda, l’entrata in Svizzera.
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Le sentenze di principio 2
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Ricongiungimento familiare di rifugiati che hanno ottenuto l'asilo in Svizzera83 citazioni
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2Il rifugiato ammesso provvisoriamente ha diritto di ottenere un permesso di dimora a scopo di ricongiungimento famigliare? Il rifugiato ammesso provvisoriamente non ha, in base al diritto nazionale, alcun diritto di res…25 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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69 citazioni
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49 citazioni
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33 citazioni
Ultime sentenze del TF
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