Fatti
L'ospedale A. gestisce un asilo nido "B." e concede ai suoi dipendenti un sostegno finanziario (sovvenzione per l'asilo nido) per i costi di assistenza. La Cassa di compensazione riteneva che queste sovvenzioni fossero salario soggetto a contributi. Il tribunale cantonale, tuttavia, considerava la sovvenzione per l'asilo nido come un'indennità familiare esente da contributi.
Il Tribunale federale ha accolto il ricorso dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali e ha deciso che la sovvenzione per l'asilo nido non può essere qualificata come indennità familiare ai sensi dell'art. 6 cpv. 2 lett. f OAVS. La sovvenzione fa quindi parte del salario soggetto a contributi.
Legge
Secondo il Tribunale federale, il termine "indennità familiare" di cui all'art. 6 cpv. 2 lett. f OAVS deve essere inteso come termine generale che comprende determinate indennità come quelle per figli, formazione, economia domestica, matrimonio e nascita. Tuttavia, la sovvenzione per l'asilo nido non rientra in questa categoria, in quanto non viene concessa a tutti i dipendenti nello stesso importo, ma è legata al reddito.
Il Tribunale federale afferma che il legislatore, per quanto riguarda le indennità familiari, persegue il principio "un figlio - un'indennità" al fine di garantire un trattamento equo indipendentemente dal…