Fatti

Il presente caso riguarda la revisione di una prestazione di integrazione dell'assicurazione invalidità. La ricorrente aveva ricevuto con decisione del 21 dicembre 1973 un'indennità illimitata per le spese di viaggio di una persona di accompagnamento per il suo percorso scolastico. All'inizio del 1977 è venuta meno la necessità invalidante di tale accompagnamento, motivo per cui la cassa di compensazione del Cantone di Zugo voleva revocare la prestazione.

L'istanza precedente, il Tribunale amministrativo del Cantone di Zugo, ha motivato l'obbligo di restituzione con riferimento all'art. 47 cpv. 1 LAVS in combinato disposto con l'art. 49 LAI. Il Tribunale federale, tuttavia, la pensa diversamente.

Legge

Il Tribunale federale afferma che le disposizioni sulla revisione ai sensi dell'art. 41 LAI e delle relative disposizioni regolamentari si applicano per analogia anche alla revisione delle prestazioni di integrazione. L'art. 47 cpv. 1 LAVS, tuttavia, non trova applicazione nei casi di revisione, in quanto questa disposizione si applica solo quando l'amministrazione riesamina una precedente decisione formalmente passata in giudicato, in quanto si rivela manifestamente errata.

Nel caso di specie, si trattava della revisione di una prestazione di integrazione a causa di un…