Fatti
Con contratto del 1° ottobre 1959, Fritz Menzi affittò a Hermann Gisler, residente a Zollikerberg (Ct. Zurigo), locali garage a Mollis (Ct. Glarona) per l'esercizio professionale di suo fratello Paul Gisler. Dopo che Menzi aveva risolto il contratto di locazione con disdetta alla fine di aprile 1964, egli citò in giudizio Hermann e Paul Gisler presso il tribunale civile del Cantone di Glarona per il pagamento del prezzo di acquisto di varie merci consegnate nei mesi da gennaio ad aprile 1964 e per il risarcimento di utensili non più presenti, assunti in base al contratto di locazione.
Hermann Gisler contestò la competenza territoriale del tribunale invocando l'art. 59 Cost. Il tribunale civile di Glarona accolse questa eccezione, ma il tribunale superiore del Cantone di Glarona la respinse, in quanto considerava le richieste derivanti da locazione immobiliare come richieste personali ai sensi dell'art. 59 Cost.
Con ricorso di diritto pubblico, Hermann Gisler ha chiesto l'annullamento della sentenza del tribunale superiore, in quanto costituirebbe una violazione dell'art. 59 Cost.
Legge
Il Tribunale federale ha accolto il ricorso. Ha confermato il suo costante orientamento giurisprudenziale secondo cui le azioni derivanti da un contratto, sia per adempimento, risarcimento danni, risoluzione o accertamento di nullità, devono essere trattate come richieste personali anche quando il contratto si riferisce a un immobile.
Il Tribunale federale ha rifiutato di derogare all'art. 59 Cost. per motivi di economia processuale o di opportunità. Tale garanzia costituzionale a favore del debitore non può essere indebolita o perforata, poiché ciò sarebbe pregiudizievole per la certezza del diritto.
Anche l'obiezione del…