Fatti

S. (nata nel 1966) ha lavorato fino alla fine di febbraio 1989 come panettiera/pasticcera. Il 1° aprile 1989 ha iniziato a lavorare come lavoratrice di spettacoli presso l'azienda di E., sua futura suocera. Per questo datore di lavoro, era assicurata obbligatoriamente contro gli infortuni professionali e non professionali presso l'Allianz Continentale, Compagnia Generale di Assicurazioni (di seguito: Continentale). Il 18 aprile 1989, S. ha subito un infortunio durante l'allestimento dello stand, quando una cassa di legno di circa 600 kg è caduta da un carrello elevatore. Nell'agosto 1989 ha sposato il figlio del suo datore di lavoro.

La Continentale ha fissato l'indennità giornaliera sulla base di un reddito annuo calcolato di Fr. 12'320.-- a Fr. 27.--. S. ha presentato un reclamo e ha chiesto che l'indennità giornaliera fosse fissata sulla base di un reddito più elevato. Il Tribunale delle assicurazioni del Canton Argovia ha qualificato S. come "membro della famiglia collaboratore" ai sensi dell'art. 22 cpv. 2 lett. c OAINF e ha rinviato il caso alla Continentale per una nuova determinazione dell'indennità giornaliera.

Legge

Il Tribunale federale afferma che il termine "membri della famiglia" nel diritto delle assicurazioni sociali comprende in linea di principio solo i membri della famiglia nel senso giuridico-familiare del Codice civile. Il fidanzamento o il concubinato non costituiscono l'appartenenza alla famiglia.

Poi…