Fatti

A. S.A., un'azienda di Bevaix, ha assunto [M.] il 3 febbraio 1986 come responsabile del centro "maschere fotografiche". Il 26 marzo 1992, A. S.A. ha licenziato [M.] per motivi economici, con effetto al 30 giugno 1992, esonerando lo stesso dall'obbligo di lavorare fino a tale scadenza al fine di facilitare la sua ricerca di un nuovo impiego. A. S.A. ha proposto di prolungare il termine contrattuale di un massimo di tre mesi se [M.] non avesse trovato un impiego rapidamente.

[M.] è stato incapace di lavorare a causa di malattia dal 13 aprile al 15 giugno 1992. Il 29 settembre, ha chiesto ad A. S.A. di confermare che il termine di preavviso fosse prorogato fino al 30 novembre 1992, richiesta che A. S.A. ha respinto.

Legge

Il Tribunale federale ha respinto il ricorso per riforma presentato da [M.] e ha confermato la sentenza impugnata. Secondo la giurisprudenza, dopo il periodo di prova, il datore di lavoro non può risolvere il contratto quando il lavoratore è incapace di lavorare a causa di una malattia non imputabile a colpa. Il licenziamento dato durante il periodo di protezione è nullo e il termine di preavviso è sospeso fino alla fine di tale periodo.

Nel caso in questione, il termine di preavviso correva dal 1° aprile al 30 giugno 1992 ed è stato sospeso dal 13 aprile al 15 giugno 1992 a causa della malattia di M. La fine del…