Fatti

X era al servizio del Cantone di Zugo dal 1° novembre 1967. Il 28 agosto 1990, il Consiglio di Stato decise di non rieleggere X al termine del mandato 1987-1990. Allo stesso tempo, ordinò il passaggio anticipato delle funzioni al 31 agosto 1990, con diritto alla piena retribuzione fino alla cessazione del rapporto di servizio il 31 dicembre 1990.

X ha quindi presentato un ricorso amministrativo contro la mancata rielezione e un'azione ai sensi dell'art. 25 della legge sulla cassa pensioni del Cantone di Zugo (PKG), per stabilire che il rapporto di servizio fosse stato risolto senza sua colpa e che quindi avesse diritto a una pensione ai sensi dell'art. 23 PKG.

Il Tribunale amministrativo del Cantone di Zugo ha accolto la domanda e confermato che la risoluzione del rapporto di servizio era avvenuta senza colpa e non su iniziativa di X.

Il Consiglio di Stato del Cantone di Zugo ha quindi presentato un ricorso amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni.

Legge

Il Tribunale federale delle assicurazioni ha inizialmente confermato la sua precedente giurisprudenza, secondo cui le controversie sulle prestazioni della cassa in caso di risoluzione incolpevole del rapporto di servizio rientrano nella competenza del giudice LPP. È inoltre ammissibile una domanda di accertamento sulla questione della colpa.

Nel merito, il tribunale ha ritenuto che una semplice insufficienza, di cui il funzionario non sia responsabile, non costituisce colpa personale o iniziativa propria ai sensi del diritto della cassa. L'opposta opinione del Consiglio di Stato, secondo cui già l'insufficienza oggettiva esclude il diritto a una pensione, è in contrasto con la prassi…