Fatti

F. è impiegato a tempo pieno come commissario fiscale presso l'amministrazione fiscale X. Il 1° agosto 1992 l'assemblea generale della società M. AG lo ha eletto come organo di revisione. Durante un controllo del datore di lavoro è stato accertato che l'azienda non aveva versato i contributi previdenziali sull'indennità di Fr. 5'000.-- corrisposta a F. nel 1993. La cassa di compensazione dell'industria meccanica svizzera ha quindi obbligato la M. AG al pagamento retroattivo dei contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD, inclusi i costi amministrativi, per un importo di Fr. 608.30.

La M. AG ha presentato reclamo contro questa decisione. La commissione di ricorso AVS/AI del Cantone di Turgovia ha respinto il reclamo, in quanto F. non esercita l'attività di revisore in modo indipendente come attività principale e l'indennità controversa rappresenta quindi una retribuzione determinante.

Con ricorso di diritto amministrativo, la M. AG ha rinnovato la sua richiesta giuridica di prima istanza.

Legge

Il Tribunale federale delle assicurazioni afferma che l'obbligo contributivo previdenziale dei lavoratori dipende dal fatto che il reddito da attività lucrativa ottenuto sia qualificabile come reddito da attività indipendente o dipendente. A tal fine, sono determinanti le circostanze economiche e non la natura giuridica del rapporto contrattuale.

Il tribunale constata che la disposizione dell'art. 7 cpv. 1 lett. h OAVS, secondo cui le indennità al revisore accessorio di una…