Fatti

Il Sig. M. è affiliato alla Mutua Vallesana per l'assicurazione obbligatoria delle cure in caso di malattia. Il 23 ottobre 2000, la Mutua gli ha notificato un aumento del suo premio mensile a partire dal 1° gennaio 2001. Il Sig. M. ha contestato questo aumento, ma la cassa ha confermato la sua posizione. Adito di un ricorso contro questa decisione, il Tribunale amministrativo del Cantone di Ginevra lo ha dichiarato irricevibile, ritenendo di non essere competente. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha successivamente annullato questa sentenza e rinviato la causa all'autorità cantonale per l'esame nel merito.

Legge

La questione controversa è se l'art. 129 cpv. 1 lett. b OG, che esclude il ricorso di diritto amministrativo contro le decisioni relative alle tariffe, violi il diritto di accesso al giudice garantito dall'art. 6 par. 1 CEDU. La Corte europea dei diritti dell'uomo ritiene che questo diritto non sia assoluto e possa essere oggetto di regolamentazioni da parte dello Stato, in particolare per ragioni di bilancio o di protezione di determinate categorie di persone. Tuttavia, tali limitazioni non devono pregiudicare la sostanza stessa del diritto di accesso al giudice.

Sebbene l'ampio esame giudiziario della validità delle clausole tariffarie possa comportare un aumento del numero di ricorsi e un maggior carico di lavoro per i tribunali, queste considerazioni non sono sufficienti per sottrarre totalmente la validità di tali clausole a qualsiasi controllo giurisdizionale quando un assicurato è colpito da una decisione presa in…