Fatti
X. ha conseguito nel 1981 il certificato di capacità cantonale zurighese come odontotecnico e da allora gestisce uno studio di odontotecnica a H. (Ct. Zurigo). Il suo domicilio è a O. (Ct. Grigioni). Il 22 agosto 1997, X. ha presentato al Dipartimento di giustizia, polizia e sanità del Cantone dei Grigioni una richiesta di autorizzazione all'esercizio della professione di odontotecnico. Il Dipartimento ha respinto la richiesta il 23 febbraio 1998, in quanto la professione di odontotecnico non è prevista dalla legislazione cantonale.
X. ha presentato ricorso al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni, sostenendo che il mancato riconoscimento viola la Legge federale del 6 ottobre 1995 sul mercato interno (Legge sul mercato interno, LMIM). Il Tribunale amministrativo ha respinto il ricorso. X. presenta quindi un reclamo di diritto pubblico, chiedendo l'annullamento della decisione del Tribunale amministrativo e il rinvio della questione per una nuova valutazione.
Legge
Considerazioni giuridiche:
a) Il Tribunale federale afferma che l'esercizio autonomo delle professioni sanitarie richiede un'autorizzazione, ma che nel Cantone dei Grigioni non è prevista un'autorizzazione per gli odontotecnici. Una tale regolamentazione cantonale che non consente l'esercizio autonomo dell'attività di odontotecnico può essere giustificata da motivi di interesse pubblico ed è proporzionata.
b) La Legge sul mercato interno non ha modificato questa situazione giuridica. La legge si riferisce alla libera circolazione di merci e servizi, ma non all'insediamento. Chi…