Art. 60 Cost.
Organizzazione, istruzione e equipaggiamento dell’esercito
1 La legislazione militare nonché l’organizzazione, l’istruzione e l’equipaggiamento dell’esercito competono alla Confederazione.
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3 La Confederazione può, contro equa indennità, assumere in proprio installazioni militari cantonali.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Discriminazione dell'avvocato residente fuori dal cantone: rifiuto d'inviare l'incarto del procedimento penale allo studio del difensore residente a Neuchâtel quando questa facilitazione è accordata agli avvocati vodesi2 citazioni
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2Regalia cantonale della pesca; art. 4 CF e modo di trattare gli abitanti del cantone e gli altri cittadini svizzeri2 citazioni
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3DTF 41_I_1542 citazioni01/01/1915 · 2 citazioni
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4Divieto di esercitare a titolo indipendente la professione di meccanico dentista; art. 31 Cost.; Art. 2 e 4 della legge federale sul mercato interno1 citazioni
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5DTF 34_I_6631 citazioni17/12/1908 · 1 citazioni
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6DTF 33_I_921 citazioni26/03/1907 · 1 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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1 citazioni
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1 citazioni15/01/2024 · 1 citazioni de
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1 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.