Fatti
Il caso riguarda [J.], che ha parcheggiato la sua autovettura in un'area di sosta presso la stazione centrale di Zurigo. In questo luogo era presente il segnale di divieto di sosta con l'aggiunta "eccetto per salita e discesa".
[J.] ha lasciato il veicolo, si è recato sulla banchina, ha prelevato un amico, è tornato con lui all'auto, ha caricato i bagagli e ha fatto salire l'amico per poi partire.
Il giudice monocratico penale del distretto di Zurigo ha condannato [J.] per violazione delle norme sulla circolazione stradale ai sensi dell'art. 90 cpv. 1 LCStr in combinato disposto con l'art. 27 cpv. 1 LCStr e l'art. 19 cpv. 2 lett. a OTStr nonché l'art. 30 cpv. 1 OSStr, commessa mediante il parcheggio in divieto di sosta, a una multa di 60 franchi. Il Tribunale superiore del Cantone di Zurigo ha respinto il ricorso di nullità cantonale presentato da J.
[J.] ha ora presentato un ricorso di nullità federale chiedendo l'annullamento della sentenza del Tribunale superiore e il rinvio del caso al giudice di primo grado per un'assoluzione o, in subordine, per un nuovo giudizio.
Legge
Il Tribunale federale respinge il ricorso. Esso afferma che l'aggiunta "eccetto per salita e discesa" al segnale di "divieto di sosta" non consente al conducente di lasciare il veicolo, ad esempio per andare a prelevare qualcuno nella vicina stazione ferroviaria. Il conducente deve rimanere vicino, ma non necessariamente all'interno del veicolo. Egli può scendere dall'auto per assistere i passeggeri durante la salita o la discesa e per sistemare o prelevare i bagagli nel bagagliaio. Può anche allontanarsi di qualche passo dal…