Art. 19 ONC
Parcheggio, in generale
1 Parcheggio è la sosta del veicolo che non è destinata soltanto a far salire o scendere i passeggeri oppure a caricare o scaricare merci.
2 Il parcheggio è vietato:
- a. dove la fermata non è permessa*;
- b. sulle strade principali fuori delle località;
- c. sulle strade principali all’interno delle località se non resta spazio per l’incrocio di due autoveicoli;
- d. sulle corsie ciclabili e sulla parte attigua della carreggiata;
- e. a meno di 20 m dai passaggi a livello;
- f. sui ponti;
- g. davanti agli accessi di edifici o terreni altrui.
3 Nelle strade strette, il parcheggio è permesso su ambedue i lati soltanto se la circolazione degli altri veicoli non ne è intralciata.
4 I veicoli devono essere parcheggiati in modo da occupare il minor spazio possibile; tuttavia, la partenza degli altri veicoli non deve essere ostacolata. * Cfr. art. 18.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Art. 18 cpv. 2 lett. d, art. 19 cpv. 2 lett. a ONCS8 citazioni
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21. Art. 18 cpv. 2 lett. b OCStr7 citazioni
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3N. 114.2 dell'elenco delle multe disciplinari inflitte agli utenti della strada6 citazioni
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4Consid. 3)4 citazioni
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54 citazioni
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6Art. 27 cpv. 1 LCStr, art. 17, 19 e 30 cpv. 1 OSStr2 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Mehrfache Verletzung der Verkehrsregeln4 citazioni
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1 citazioni03/06/2021 · 1 citazioni de
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Verletzung der Verkehrsregeln (BGer 6B_1284/2020)1 citazioniSB.2020.23· 11/09/2020 · 1 citazioni de
Ultime sentenze del TF
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