Fatti
Il 16 gennaio 1963, il Sig. Willimann ha parcheggiato il suo veicolo a 9,2 m dal passaggio a livello e a 1 m dal bordo sud della via Kreuzbuch a Lucerna, per andare a comprare delle sigarette in un chiosco situato all'angolo di via Felsentalstrasse e della ferrovia. Il tribunale distrettuale di Lucerna-Città lo ha condannato per violazione degli artt. 18 cpv. 2 lett. a-d e 19 cpv. 2 lett. e dell'Ordinanza sulla circolazione stradale (ONC). Il Sig. Willimann ha presentato un ricorso di nullità contro questa sentenza.Legge
Secondo l'art. 18 cpv. 2 lett. b ONC, è vietato fermarsi volontariamente in luoghi ristretti e accanto a ostacoli sulla carreggiata. Tuttavia, il restringimento di via Kreuzbuch dovuto all'accumulo di neve sui bordi non era sufficientemente importante da costituire un "luogo ristretto" ai sensi di questa disposizione. L'art. 18 cpv. 2 lett. d ONC vieta di fermarsi a meno di 5 m prima e dopo un'intersezione. Ora, la zona di intersezione comprende non solo la parte in cui le carreggiate si incrociano, ma anche gli allargamenti a forma di imbuto che ne risultano. Il veicolo del Sig. Willimann si trovava quindi ancora nella zona di intersezione.
Secondo l'art. 19 cpv. 1 ONC, il parcheggio si intende come il fatto di parcheggiare un veicolo, e non solo di lasciarlo il tempo di far salire o scendere passeggeri o caricare o scaricare merci. Il Sig. Willimann ha lasciato il suo veicolo per andare a comprare…