Art. 22 ONC

Misure di sicurezza

1 Il conducente, che lascia il veicolo, deve spegnere il motore. Prima di allontanarsi, egli deve prendere gli opportuni provvedimenti per evitare ch’esso possa mettersi in moto e che persone non autorizzate possano servirsene.
2 Sulle strade in pendio, il conducente, che lascia il veicolo, deve tirare il freno e prendere un’altra efficace misura di sicurezza affinché non si muova, in particolare innestando la marcia più bassa o dirigendo le ruote verso un ostacolo al bordo della carreggiata.
3 Sulle strade in forte pendio, l’immobilità degli autoveicoli deve essere garantita, inoltre, con cunei o con altri oggetti analoghi. Cunei devono essere collocati sotto le ruote degli autoveicoli pesanti, degli autotreni e dei rimorchi staccati anche sulle strade in leggero pendio. Prima di ripartire, la strada deve essere liberata dagli oggetti adoperati come cunei.

Le sentenze di principio 2

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    1. Art. 18 cpv. 2 lett. b OCStr
    · 25/10/1963 · 2 citazioni Riassunto
  2. 2
    Art. 37 cpv. 3 LCStr., art 22 cpv. 1 OCStr
    · 15/12/1965 · 1 citazioni

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Fahrlässige Tötung (Art. 117 StGB); Schadenersatz, Versorgerschaden; willkürliche Beweiswürdigung
    · 28/09/2022 · 1 citazioni de Riassunto
  • VG.2018.00001
    01/03/2018 · 1 citazioni de
  • Infrazione alla legge sulla circolazione stradale
    STBER.2018.29
    · 08/03/2017 · 1 citazioni de

Ultime sentenze del TF

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