Fatti

Il 15 gennaio 1987, alle ore 15:00, [S.] ha guidato il suo veicolo privato nella via Obergasse a Winterthur, segnalata dal cartello di divieto di circolazione per automobili, motocicli e ciclomotori con la targa aggiuntiva "Carico e scarico autorizzati". Ha parcheggiato il suo veicolo davanti al numero 10, ha trasportato un altoparlante di circa 20 kg e 30 l di volume in un negozio vicino, poi ha lasciato il suo veicolo ancora per circa 30 minuti nella zona vietata prima di ripartire. Il giudice monocratico del tribunale penale del distretto di Winterthur ha condannato [S.] il 15 giugno 1987 a un'ammenda di 80 franchi per violazione delle norme sulla circolazione stradale ai sensi dell'art. 90 cpv. 1 LCStr in combinato disposto con l'art. 27 cpv. 1 LCStr e l'art. 19 cpv. 2 OSStr. La I Sezione penale del Tribunale cantonale di Zurigo ha respinto il ricorso per nullità cantonale presentato dalla persona condannata il 4 maggio 1988.

Legge

Il Tribunale federale ritiene che il fatto di guidare nella via Obergasse per effettuare un carico o uno scarico fosse autorizzato, anche se il richiedente avesse intenzione di lasciare il suo veicolo parcheggiato per un certo tempo dopo la consegna dell'altoparlante. Le sue intenzioni e motivazioni non sono rilevanti per qualificare l'infrazione. Il fatto rimproverabile è il parcheggio del veicolo dopo il carico, che non costituisce una violazione del divieto di circolazione con deroga, ma una violazione delle norme sul parcheggio.

Sebbene questa violazione di un divieto di parcheggio derivante dal cartello di divieto di circolazione e dalla targa aggiuntiva non sia espressamente prevista nell'elenco delle multe d'ordine, il Tribunale…