Fatti
La società M. SA è stata dichiarata fallita il 30 maggio 1988. La Cassa di compensazione della Federazione svizzera dei caffettieri, ristoratori e albergatori (di seguito: la Cassa) ha prodotto nel fallimento un credito di 272'219 fr. 75 rappresentante i contributi AVS/AI/APG/AC dovuti dalla società per il periodo dal 1° gennaio 1987 al 31 maggio 1988. Questo credito è stato ammesso dall'Ufficio dei fallimenti per un importo di 259'559 fr. 50.
Considerando che non avrebbe ottenuto il pagamento integrale del suo credito, la Cassa ha notificato a G. N., che era stato vicepresidente del consiglio di amministrazione di M. SA, che lo riteneva responsabile di un danno di 199'099 fr. 90 subito nel fallimento (decisione del 3 gennaio 1989). Avendo G. N. presentato opposizione, la Cassa ha adito il Tribunale cantonale vallesano delle assicurazioni.
Dopo il decesso di G. N. il 6 giugno 1990, i suoi eredi avendo rinunciato all'eredità, quest'ultima è stata dichiarata fallita. Il Tribunale cantonale ha quindi emesso la sua sentenza tra la Cassa e la massa fallimentare dell'eredità rinunciata di G. N.
Legge
Il Tribunale federale delle assicurazioni ritiene che il credito di risarcimento del danno basato sull'art. 52 LAVS passi agli eredi che hanno accettato l'eredità, e che in caso di rinuncia e di liquidazione da parte dell'ufficio dei fallimenti, questo credito debba essere prodotto nella massa fallimentare.
Il Tribunale federale rileva che la giurisdizione cantonale ha violato il…