Art. 573 CC

In genere

1 L’eredità a cui abbiano rinunciato tutti gli eredi legittimi del prossimo grado è liquidata dall’ufficio dei fallimenti.
2 Fatta la liquidazione, quanto rimane dopo il pagamento dei debiti appartiene agli aventi diritto come se non avessero rinunciato.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Impugnazione di una decisione di rendita rientrante nella successione da parte di un erede che vi ha rinunciato
    · 15/12/2009 · 8 citazioni Riassunto
  2. 2
    Rinuncia alla sostanza, in vita, del coniuge defunto
    · 30/10/2013 · 3 citazioni Riassunto
  3. 3
    DTF 67_III_177
    18/12/1941 · 3 citazioni
  4. 4
    Responsabilità in caso di rinuncia all'eredità; legittimazione, prescrizione, collazione
    · 19/11/2004 · 2 citazioni Riassunto
  5. 5
    Art. 52 LAVS, art. 573 cpv. 1 CC, art. 207 LEF. - Il debito derivato dall'art. 52 LAVS passa agli eredi del responsabile che non abbiano rinunciato alla successione
    · 27/04/1993 · 2 citazioni Riassunto
  6. 6
    Responsabilità dell'erede che ha rinunciato alla successione; azione ai sensi dell'art. 579 CC. 1. L'attore la cui domanda sia stata respinta con decisione di un tribunale cantonale per essere egli privo della legittima…
    · 21/06/1990 · 2 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • 28/08/2019 · 2 citazioni de
  • 28/08/2019 · 2 citazioni de
  • 28/08/2019 · 2 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.