Fatti

Il 19 febbraio 1988 A.Y. è deceduta in una casa di cura appartenente all'associazione X. Sua figlia B.Z. ha rinunciato all'eredità, a seguito di che il patrimonio ereditario è stato liquidato dall'ufficio fallimentare ai sensi dell'art. 573 cpv. 1 CC e dell'art. 193 cpv. 1 LEF. L'associazione X., che aveva annunciato un credito di spese di mantenimento di Fr. 118'575.40, ha ricevuto Fr. 7'736.95 dalla liquidazione.

Con atto del 9 agosto 1988, l'associazione X. aveva presentato presso il tribunale amministrativo cantonale una domanda di credito nei confronti di B.Z. per Fr. 118'575.40, successivamente modificata a Fr. 126'987.45, oltre agli interessi al 5%. A sostegno della domanda, si affermava che B.Z. aveva ricevuto dalla madre, negli ultimi cinque anni prima del decesso, valori patrimoniali che, in caso di divisione ereditaria, sarebbero stati soggetti a conguaglio, per cui ella rispondeva dei debiti della madre ai sensi dell'art. 579 CC.

Il tribunale amministrativo ha respinto la domanda, ritenendo che il ricorrente non fosse legittimato attivamente.

Legge

Il Tribunale federale ha affermato che la questione della legittimazione per la domanda proposta dal ricorrente è di natura civilistica e pertanto è aperta la via del ricorso, non del reclamo di diritto pubblico.

Contrariamente all'opinione del tribunale amministrativo, secondo cui in caso di liquidazione fallimentare del patrimonio ereditario la responsabilità…