Art. 193 LEF
In caso di rinuncia all’eredità o di eredità oberata
1 L’autorità competente informa il giudice qualora: 1. tutti gli eredi abbiano espressamente rinunciato all’eredità o si debba presumere la rinuncia (art. 566 segg., 573 CC ); 2. l’eredità della quale è stata chiesta oppure ordinata la liquidazione d’ufficio risulti oberata (art. 597 CC).
2 Nei casi summenzionati, il giudice ordina la liquidazione in via di fallimento.
3 La liquidazione in via di fallimento può essere chiesta anche da un creditore o da un erede.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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13 citazioni
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2In virtù dell'art. 49 LEF, non si può più escutere una successione contro la quale è stata aperta una procedura di liquidazione a cura dell'ufficio dei fallimenti (art. 573 CC e 193 LEF)3 citazioni
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3Responsabilità in caso di rinuncia all'eredità; legittimazione, prescrizione, collazione2 citazioni
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4DTF 67_III_1772 citazioni18/12/1941 · 2 citazioni
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5DTF 62_III_1012 citazioni01/01/1936 · 2 citazioni
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6Successione ripudiata. 1. L'art. 193 LEF si limita a stabilire la procedura che dev'essere seguita per la liquidazione di una successione ripudiata. 2. La questione se una successione sia stata ripudiata o meno rientra…1 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Espulsione4 citazioni
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es zu vermitteln bezweckt (BGE 110 II 228 E. 2 S. 230). Es besteht in der Anlegung eines Verzeichnisses der Vermögenswerte und Schulden der Erbschaft, wobei alle Inventarstücke - im Gegensatz zum Sicherungsinventar (Art. 553 ZGB3 citazioni
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konkursamtliche Nachlassliquidation2 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.