Fatti
In questo caso si trattava di un'esecuzione della Fondazione Istituto di Previdenza LPP contro la X. GmbH per contributi arretrati pari a CHF 2'963.10. L'Ufficio delle esecuzioni di Berna-Mittelland ha notificato il precetto esecutivo il 11 giugno 2012, a seguito del quale il debitore esecutato ha fatto opposizione. La Fondazione Istituto di Previdenza LPP ha obbligato la X. GmbH al pagamento e ha rimosso l'opposizione. Il 18 ottobre 2012 la Fondazione ha richiesto il proseguimento dell'esecuzione, a seguito del quale l'Ufficio delle esecuzioni ha notificato alla X. GmbH la minaccia di fallimento.
Contro la minaccia di fallimento, la X. GmbH ha presentato reclamo di diritto esecutivo sostenendo che per il credito eseguito è esclusa l'esecuzione fallimentare. L'autorità cantonale di vigilanza ha respinto il reclamo, a seguito del quale la X. GmbH ha presentato ricorso al Tribunale federale.
Legge
Il Tribunale federale ha deciso che l'esecuzione della Fondazione Istituto di Previdenza LPP per i contributi del datore di lavoro non rientra nell'eccezione all'esecuzione fallimentare ai sensi dell'art. 43 cpv. 1 LEF. La Fondazione Istituto di Previdenza LPP è una fondazione di diritto privato e non un soggetto di diritto pubblico, pertanto la disposizione di eccezione non si applica.
Il Tribunale federale ha confermato il suo precedente orientamento giurisprudenziale su…