Art. 60 LPP
Compiti
1 L’istituto collettore è un istituto di previdenza.
2 Esso è obbligato:
- a. ad affiliare d’ufficio i datori di lavoro che non adempiono l’obbligo di affiliarsi a un istituto di previdenza;
- b. ad affiliare i datori di lavoro che ne facciano richiesta;
- c. ad ammettere assicurati facoltativi;
- d. a effettuare le prestazioni previste nell’articolo 12;
- e. ad affiliare l’assicurazione contro la disoccupazione e ad attuare l’assicurazione obbligatoria per i beneficiari d’indennità giornaliere annunciati dall’assicurazione;
- f. ad ammettere il beneficiario di un conguaglio della previdenza professionale intervenuto in seguito a un divorzio (art. 60a).
2bis L’istituto collettore può emanare decisioni per adempiere i compiti di cui al cpv. 2 lettere a e b e all’articolo 12 cpv. 2. Tali decisioni sono parificate alle sentenze esecutive di cui all’articolo 80 della legge federale dell’11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento.
3 All’istituto collettore non possono essere concesse facilitazioni che falsino la concorrenza.
4 L’istituto collettore istituisce agenzie regionali.
5 L’istituto collettore gestisce conti di libero passaggio giusta l’articolo 4 cpv. 2 della LFLP . Tiene una contabilità separata per quanto concerne detta attività.
6 L’istituto collettore non è tenuto a riprendere obblighi relativi a rendite in corso.
Le sentenze di principio 2
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Esigibilità e prescrizione di crediti contributivi retroattivi derivanti da un rapporto di previdenza costituito dopo avere appreso dell'esistenza di un rapporto di lavoro non annunciato16 citazioni
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2Art. 97 segg12 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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34 citazioni
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30 citazioni
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26 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.