Fatti
La signora [J.], nata nel 1949 e divorziata, era impiegata come magazziniera/addetta alle vendite a partire dal 1° settembre 1995. A causa di malattia, non è più stata in grado di svolgere tale attività a partire dal 21 maggio 2003. Con lettera del 18 novembre 2003, il datore di lavoro ha risolto il rapporto di lavoro con effetto al 31 gennaio 2004 mediante licenziamento. Nel periodo di riferimento dal 1° luglio 2004 al 30 giugno 2006, la Cassa di disoccupazione del Cantone di Zurigo ha corrisposto a [J.] indennità giornaliere di disoccupazione.
[J.] si era già annunciata all'Assicurazione invalidità il 13 aprile 2004 per richiedere prestazioni. L'Ufficio AI del Cantone di Zurigo le ha accordato con decisione del 29 marzo 2006 una rendita AI parziale per il periodo da maggio a ottobre 2004 e a partire da luglio 2005, sulla base di un grado d'invalidità del 57%. Accogliendo parzialmente il ricorso presentato contro tale decisione, l'Ufficio AI ha constatato che [J.] aveva diritto a una rendita AI di tre quarti a partire da maggio 2004, con un grado d'invalidità del 63%. Di conseguenza, ha deciso il 18 ottobre 2006 di concederle una rendita di tre quarti per il periodo da maggio a ottobre 2004 e da luglio ad agosto 2005. Con gli atti amministrativi del 31 agosto 2006 e del 18 ottobre 2006, ha riconosciuto il suo diritto a una rendita AI completa a partire da settembre 2005, con un grado d'invalidità invariato del 63%.
La Cassa di disoccupazione ha quindi richiesto a [J.] la restituzione di indennità di disoccupazione per un importo di Fr. 16'511.05, annunciando la compensazione con le prestazioni dell'Assicurazione invalidità per un importo di Fr. 7'858.25 e - con riserva di una possibile compensazione con prestazioni della previdenza professionale - la cancellazione del saldo residuo di Fr. 8'652.80.
Legge
Il Tribunale federale respinge il ricorso. Esso constata che la richiesta di restituzione dell'Assicurazione disoccupazione si riferisce alle prestazioni AI che sono state accordate in base al grado d'invalidità. A tal riguardo, occorre considerare che la Cassa ha già effettuato una correzione sotto forma di richiesta di restituzione o di compensazione con le prestazioni dell'Assicurazione invalidità. L'importo da restituire non può…