Fatti

Il ricorrente X. ha venduto il 13 luglio 2006 una casa d'abitazione con rimessa per barche e 627 m2 di terreno a E. per il prezzo di Fr. 3'500'000.--. L'intermediazione è stata curata dall'avvocato Y., che ha ricevuto una provvigione di successo di Fr. 152'000.--. La Commissione per le imposte immobiliari del Comune di E. ha ammesso come spesa deducibile solo un importo di Fr. 75'320.-- a titolo di provvigione di intermediazione. Contro questa decisione, X. ha presentato senza successo ricorso fino al Tribunale federale.

Legge

Il Tribunale federale afferma che secondo la prassi del Cantone di Zurigo solo le "provvigioni di intermediazione usuali" fino al massimo del 2% - 3% del prezzo di vendita sono considerate "spese" deducibili ai sensi dell'art. 221 cpv. 1 lett. c della Legge tributaria del Cantone di Zurigo. La provvigione superiore a tale aliquota, pari a Fr. 152'000.-- (4,34% del prezzo di vendita), non è interamente deducibile, in quanto l'attività dell'"intermediario" è andata oltre i compiti classici di intermediazione e conteneva una partecipazione agli utili del 40%. Tale utilizzo dei proventi non costituisce fiscalmente una spesa deducibile.

Il Tribunale federale non ravvisa nella limitazione della deducibilità delle provvigioni di intermediazione da parte del Cantone di Zurigo né una violazione del…