Fatti

Il caso riguarda la dichiarazione di nullità di un matrimonio ai sensi dell'art. 120 cpv. 4 CC. L'attore, cittadino svizzero, aveva contratto il matrimonio con la convenuta, straniera, al solo scopo di conferirle la cittadinanza svizzera. Il Tribunale superiore aveva negato all'attore la legittimazione attiva per la domanda di nullità del matrimonio, in quanto egli si sarebbe basato sulla sua stessa illegalità, il che sarebbe stato un abuso di diritto.

Il Tribunale federale ha annullato la sentenza del Tribunale superiore e rinviato il caso per un nuovo esame all'istanza precedente. È giunto alla conclusione che il divieto di invocare la propria illegalità non deve servire a vanificare l'interesse pubblico alla perdita di una cittadinanza svizzera acquisita mediante abuso di diritto.

Legge

Il Tribunale federale ha affermato che la precedente giurisprudenza del Tribunale federale, che considerava nullo un cosiddetto "matrimonio per cittadinanza" a causa dell'abuso di diritto, rimane valida anche dopo l'introduzione dell'art. 120 cpv. 4 CC nel 1952. Tuttavia, il divieto di invocare la propria illegalità non può comportare che un matrimonio contratto al solo scopo di acquisire la cittadinanza svizzera rimanga valido.

Il Tribunale federale ha visto nell'art. 120 cpv. 4 CC l'intenzione del legislatore di consentire, nell'interesse pubblico, un'azione di nullità non solo sulla sussistenza della cittadinanza ottenuta in modo fraudolento, ma anche sul…