Art. 218 CO
L’alienazione di fondi agricoli è inoltre retta dalla legge federale del 4 ottobre 1991 sul diritto fondiario rurale.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Termine durante il quale non è possibile rivendere i fondi agricoli; eccezioni (art. 218, 218 bis CO). 1. Ammissibilità del ricorso di diritto amministrativo (consid. 1). 2. Composizione della Commissione cantonale di r…12 citazioni
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2Commercio di fondi agricoli11 citazioni
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37 citazioni
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46 citazioni
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5Diritto di prelazione dei parenti del venditore a norma dell'art. 6 LPF e del diritto cantonale complementare. 1. Valore litigioso quando la causa concerne la proprietà immobiliare (consid. 1). 2. Lite sorta tra il tito…6 citazioni
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6Rivendita di fondi agricoli, art. 218 a 218 quater CO. 1. Ricevibilità del ricorso per riforma5 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 2
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Gewinnanteilsrecht0 citazioni
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Kaufrechtsvertrag; Rückforderungsanspruch; Verjährung0 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.