Fatti
Il 14 marzo 1996, la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Milano ha presentato alle autorità svizzere una richiesta di assistenza giudiziaria internazionale nell'ambito di un procedimento penale aperto a carico di [B.] e [C.] per reato di corruzione. La richiesta chiedeva l'individuazione di conti o altri rapporti bancari di cui le due persone citate, o altre a loro collegate, beneficiavano presso alcuni istituti di credito ticinesi, nonché il sequestro della documentazione relativa ai conti rinvenuti e delle somme ivi depositate.
Il Ministero pubblico della Confederazione (MPC), a cui l'Ufficio federale di polizia (UFP) aveva delegato l'esecuzione della richiesta, ha ordinato alla Banca [Z.] di Bellinzona di identificare i conti e le altre relazioni bancarie di [B.] e [C.] e di persone/società a loro collegate, nonché di procedere al sequestro degli averi identificati e della relativa documentazione.
Gli aventi diritto economico sulle relazioni bancarie bloccate presso la Banca [Z.] hanno presentato reclamo alla Camera d'accusa del Tribunale federale contro tale decisione, chiedendone l'annullamento.
Legge
Il Tribunale federale ha innanzitutto esaminato d'ufficio l'ammissibilità del rimedio esperito. Ha rilevato che, secondo la legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale (AIMP), i provvedimenti coercitivi adottati da un'autorità federale, cui l'UFP ha delegato l'attuazione di un procedimento di assistenza giudiziaria, non sono impugnabili con reclamo dinanzi alla Camera d'accusa, bensì unicamente con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale.
Il Tribunale federale ha motivato tale cambiamento di…