Fatti
La Fondazione del fondo di garanzia LPP ha intentato un'azione legale contro il Cantone di Soletta, in qualità di autorità di vigilanza sugli istituti di previdenza, per ottenere il rimborso delle prestazioni che ha dovuto erogare a seguito dell'insolvenza della cassa pensioni della società H. AG. Il tribunale delle assicurazioni del Cantone di Soletta ha stabilito che il Cantone era legittimato passivamente. Il Cantone ha fatto ricorso contro questa decisione.Legge
Il Tribunale federale delle assicurazioni ritiene che l'art. 56a cpv. 1 LPP costituisca il fondamento giuridico della responsabilità delle persone che non rientrano nel regime di responsabilità di cui all'art. 52 LPP e che rispondono dell'insolvenza dell'istituto di previdenza, nonché del diritto di regresso del fondo di garanzia nei confronti di questo stesso cerchio di persone. In qualità di…