Art. 56a LPP
Regresso e rimborso
1 Nei confronti delle persone a cui è imputabile l’insolvibilità dell’istituto di previdenza o della cassa pensioni affiliata, il fondo di garanzia può subentrare nelle pretese dell’istituto di previdenza fino a concorrenza delle prestazioni garantite.
2 Le prestazioni ottenute illecitamente devono essere rimborsate al fondo di garanzia.
3 Il diritto al rimborso di cui al cpv. 2 si prescrive in un anno a decorrere dal giorno in cui il fondo di garanzia ne ha avuto conoscenza, ma al più tardi nel termine di cinque anni dal pagamento della prestazione. Se il diritto al rimborso deriva da un reato per il quale il diritto penale stabilisce una prescrizione più lunga, si applica quest’ultima.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Art. 49 segg54 citazioni
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2Art. 56a cpv. 1 LPP: Natura giuridica del disposto e legittimazione passiva48 citazioni
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3Competenza materiale; fatti con doppia rilevanza33 citazioni
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4Ricevibilità del ricorso in materia di diritto pubblico in una controversia fondata sulle regole di responsabilità della previdenza professionale23 citazioni
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5Effetto di dichiarazioni di rinuncia alla prescrizione rilasciate successivamente alla cessione dei diritti fondati sull'art. 52 LPP; prescrizione delle pretese risarcitorie e di regresso del fondo di garanzia (art. 56a…17 citazioni
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6Responsabilità del consiglio di fondazione15 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Previdenza professionale33 citazioni
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Previdenza professionale23 citazioni
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16 citazioni29/11/2012 · 16 citazioni de
Ultime sentenze del TF
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