Fatti

La Fondazione del Fondo di garanzia LPP ha intentato un'azione di responsabilità contro E., ex membro del consiglio di fondazione della Cassa pensioni X. in liquidazione, per un importo di 5 milioni di franchi. La Fondazione si basa da un lato sulle pretese cedute dalla Cassa pensioni X. in liquidazione in virtù dell'art. 52 LPP, e dall'altro sull'art. 56a cpv. 1 LPP. Il Tribunale cantonale ha respinto la domanda per prescrizione. La Fondazione del Fondo di garanzia LPP ha fatto ricorso contro questa decisione al Tribunale federale.

Legge

Per quanto riguarda le pretese fondate sull'art. 52 LPP, il Tribunale federale ritiene che la prescrizione non sia acquisita. Infatti, il convenuto ha regolarmente rinunciato a invocare la prescrizione nei confronti della Cassa pensioni X. in liquidazione, e questa rinuncia è opponibile anche al cessionario, ovvero la Fondazione del Fondo di garanzia LPP.

Al contrario, le pretese fondate sull'art. 56a cpv. 1 LPP sono prescritte. La legge non prevede un termine di prescrizione specifico per queste pretese. Il Tribunale federale colma questa…