Art. 26 OFG

Forma ed estensione della garanzia

1 Il fondo di garanzia garantisce l’importo che manca all’istituto di previdenza per adempiere i suoi impegni legali o regolamentari. Esso può accordare anticipi fino alla chiusura della procedura di liquidazione o di fallimento.
2 L’organo di direzione del fondo di garanzia stabilisce la forma di garanzia più appropriata nel singolo caso.
3 Il fondo di garanzia fornisce a favore dell’istituto divenuto insolvibile la garanzia a destinazione vincolata. L’amministrazione del fallimento o della liquidazione deve gestire le prestazioni di garanzia separatamente dalla massa fallimentare o in liquidazione. Se gli assicurati sono affiliati a un altro istituto di previdenza o a un istituto ai sensi dell’articolo 4 cpv. 1 LFLP , l’amministrazione del fallimento o della liquidazione deve trasferire le prestazioni di garanzia al suddetto istituto.
4 Il fondo di garanzia può riprendere i casi di prestazioni trattati da istituti di previdenza divenuti insolvibili. Il Consiglio di fondazione può emanare a questo proposito un regolamento che va sottoposto all’approvazione della Commissione di alta vigilanza.

Le sentenze di principio 3

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Garanzia delle prestazioni legali degli istituti di previdenza
    · 13/11/2015 · 13 citazioni
  2. 2
    Anticipi del fondo di garanzia LPP
    · 28/12/2005 · 2 citazioni Riassunto
  3. 3
    Effetto di dichiarazioni di rinuncia alla prescrizione rilasciate successivamente alla cessione dei diritti fondati sull'art. 52 LPP; prescrizione delle pretese risarcitorie e di regresso del fondo di garanzia (art. 56a…
    · 16/04/2009 · 0 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.