Art. 26 OFG
Forma ed estensione della garanzia
1 Il fondo di garanzia garantisce l’importo che manca all’istituto di previdenza per adempiere i suoi impegni legali o regolamentari. Esso può accordare anticipi fino alla chiusura della procedura di liquidazione o di fallimento.
2 L’organo di direzione del fondo di garanzia stabilisce la forma di garanzia più appropriata nel singolo caso.
3 Il fondo di garanzia fornisce a favore dell’istituto divenuto insolvibile la garanzia a destinazione vincolata. L’amministrazione del fallimento o della liquidazione deve gestire le prestazioni di garanzia separatamente dalla massa fallimentare o in liquidazione. Se gli assicurati sono affiliati a un altro istituto di previdenza o a un istituto ai sensi dell’articolo 4 cpv. 1 LFLP , l’amministrazione del fallimento o della liquidazione deve trasferire le prestazioni di garanzia al suddetto istituto.
4 Il fondo di garanzia può riprendere i casi di prestazioni trattati da istituti di previdenza divenuti insolvibili. Il Consiglio di fondazione può emanare a questo proposito un regolamento che va sottoposto all’approvazione della Commissione di alta vigilanza.
Le sentenze di principio 3
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Garanzia delle prestazioni legali degli istituti di previdenza13 citazioni
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2Anticipi del fondo di garanzia LPP2 citazioni
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3Effetto di dichiarazioni di rinuncia alla prescrizione rilasciate successivamente alla cessione dei diritti fondati sull'art. 52 LPP; prescrizione delle pretese risarcitorie e di regresso del fondo di garanzia (art. 56a…0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Previdenza professionale12 citazioni
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6 citazioni
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6 citazioni
Ultime sentenze del TF
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