Fatti
La M. AG, un'impresa di costruzioni, era affiliata alla fondazione di previdenza del personale della M. AG. Nel fallimento della M. AG, l'istituto di previdenza rimase in gran parte scoperto nei suoi crediti, motivo per cui dovette essere anch'esso liquidato. Il Fondo di garanzia LPP ha erogato prestazioni per oltre 6,2 milioni di franchi per i crediti non coperti dei dipendenti assicurati. La M. AG aveva detenuto un deposito titoli presso la Banca C., che nel 1983 aveva trasferito all'istituto di previdenza. Tuttavia, gli interessi e i rimborsi di capitale per un importo di 119'500 franchi sono stati ancora pagati dalla Banca C. alla M. AG. Nel fallimento della M. AG, questi crediti sono rimasti insoluti. Il Fondo di garanzia LPP ha intentato una causa contro la Banca C. per il pagamento di 119'500 franchi oltre agli interessi, sulla base dell'art. 56a LPP. Il Tribunale delle assicurazioni sociali di Basilea Città non è entrato nel merito della causa.Legge
Il Tribunale federale annulla la decisione e rinvia il caso al Tribunale delle assicurazioni sociali per una valutazione nel merito. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, per valutare la competenza occorre fare riferimento alla domanda proposta dalla parte attrice e alla sua motivazione. Se un fatto è rilevante sia per la competenza che per il merito (fatto a doppia rilevanza), su di esso si deve decidere eccezionalmente nell'ambito della decisione di merito, e non della questione di entrata in materia. Nel caso di specie, i fatti addotti dall'attore a fondamento della rivalsa ai sensi dell'art. 56a LPP devono essere considerati sussistenti con la probabilità richiesta per…