Fatti
La fondazione N. è stata creata nel 2003 e aveva lo scopo di gestire ogni forma di previdenza professionale. Il ricorrente A. è entrato a far parte del consiglio di fondazione nel 2005. Nel 2006, l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha sospeso tutti e otto i membri del consiglio di fondazione in carica e ha nominato membri del consiglio di fondazione ad interim. Il Fondo di garanzia LPP ha concesso un anticipo di Fr. 33'000'000.- per garantire le prestazioni legali. Il Fondo di garanzia LPP ha assunto i diritti nei confronti di 13 persone, tra cui A., e ha fatto trasferire alla fondazione tutti i diritti.
Il Tribunale amministrativo del Cantone di Zug ha condannato gli imputati, tra cui A., a pagare un risarcimento danni di Fr. 30'000'000.- più interessi. A. ha presentato ricorso e ha chiesto l'annullamento della decisione.
Legge
3. Basi giuridiche
L'art. 52 cpv. 1 LPP regola la responsabilità degli organi dell'istituto di previdenza per danni causati intenzionalmente o per negligenza. L'art. 56a cpv. 1 LPP regola il diritto di regresso del Fondo di garanzia LPP nei confronti delle persone che hanno contribuito alla insolvenza dell'istituto di previdenza.
4. Condizioni di responsabilità
Le condizioni di responsabilità dell'art. 52 cpv. 1 LPP sono soddisfatte se si è verificato un danno, se c'è stata una violazione del dovere di diligenza, se c'è colpa e se esiste un nesso di causalità adeguato tra il danno e il comportamento che giustifica la responsabilità.
5. Danno
Il danno è dato, poiché le uscite della fondazione fino a Fr. 30'553'230.39 sono sufficientemente documentate e non sono contestate dal ricorrente.
6. Violazione del dovere di diligenza
Il ricorrente ha violato il suo dovere di diligenza non occupandosi della…