Fatti
Il ricorrente A. lamenta la violazione del diritto a un tribunale istituito per legge ai sensi dell'art. 6 par. 1 CEDU. Egli sostiene che la composizione dell'organo giudicante del Tribunale federale nel caso concreto non si basi su un piano di distribuzione degli affari previsto per legge, ma sia rimessa alla discrezionalità del presidente di sezione. I criteri previsti agli artt. 16 cpv. 3 e 40 del Regolamento del Tribunale federale per la composizione del collegio giudicante non garantirebbero una tutela sufficiente contro l'influenza esterna.
Legge
Il Tribunale federale rileva che né la Costituzione federale né la CEDU o la relativa giurisprudenza si oppongono a una composizione "attiva", quindi non meramente casuale, dell'organo giudicante, purché essa sia disciplinata per legge e si basi su criteri oggettivi. Ciò vale per la composizione degli organi giudicanti del Tribunale federale.
La disciplina sulla composizione dell'organo giudicante del Tribunale federale ai sensi dell'art. 32 LTF e dell'art. 40 cpv. 2-5 del Regolamento del Tribunale federale contiene criteri predeterminati da considerare in ogni singolo caso per la composizione dell'organo giudicante. Tali criteri sono obiettivamente giustificati e conformi all'art. 30 cpv.…