Fatti
La controversia riguarda la risoluzione ordinaria del rapporto di servizio di un'assistente clienti FFS da parte del suo datore di lavoro, le Ferrovie Federali Svizzere (FFS). La ricorrente, [A.], è stata assunta il 1° marzo 2020 per un periodo determinato, poi il suo rapporto di servizio è stato prorogato fino al 31 gennaio 2021. Il 20 gennaio 2021, le FFS le hanno erroneamente inviato un contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Durante la procedura di assunzione, [A.] ha compilato un questionario medico indicando di non soffrire di problemi di salute. Tuttavia, è emerso in seguito che era affetta da una malattia cronica (distrofia miotonica di Steinert) e che aveva subito una frattura alla caviglia destra nel 2012/2013. Le FFS hanno quindi avviato una procedura di risoluzione ordinaria del rapporto di servizio, sostenendo che [A.] avesse violato i suoi doveri precontrattuali non rivelando queste informazioni.
Legge
Il Tribunale federale ha parzialmente accolto il ricorso di [A.] contro la decisione di risoluzione. Ha ritenuto che la domanda relativa ai problemi di salute posta a [A.] durante la procedura di assunzione fosse pertinente e necessaria, considerata la natura dell'attività di assistente clienti FFS, classificata come attività determinante per la sicurezza nel settore ferroviario.
Tuttavia, il Tribunale federale ha ritenuto che l'omissione di [A.] di menzionare la sua malattia cronica, che non aveva impatto sulla sua idoneità a svolgere la sua attività, non costituisse una violazione di importanti obblighi legali o contrattuali ai sensi delle disposizioni applicabili. Allo stesso modo, le dichiarazioni errate…