Fatti
Con sentenza dell’11 gennaio 2002, il Tribunale di polizia del Canton Ginevra ha riconosciuto l’imputato (A.X.) colpevole di falsità in titoli (art. 251 CP) e di carenza di diligenza in materia di operazioni finanziarie (art. 305ter CP), condannandolo a sei mesi di reclusione e a una multa di 25 000 franchi. Ha altresì riconosciuto LNA moglie dell’imputato (B.X.) colpevole di complicità nella carenza di diligenza in materia di operazioni finanziarie, condannandola a quattro mesi di reclusione con LNA condizionale per tre anni e a una multa di 10 000 franchi.
I coniugi X. hanno proposto appello avverso tale sentenza dinanzi alla Camera penale del Canton Ginevra. Con sentenza del 5 maggio 2003, quest’ultima ha parzialmente accolto l’appello di A.X., assolvendolo dalla imputazione di falsità in titoli. Ha tuttavia confermato LNA condanna per carenza di diligenza in materia di operazioni finanziarie, riducendo LNA pena a quattro mesi di reclusione con LNA condizionale per quattro anni e mantenendo LNA multa di 25 000 franchi. Anche per B.X. LNA pena è stata ridotta a tre mesi di reclusione con LNA condizionale per tre anni, mantenendo LNA multa di 10 000 franchi.
I fatti alla base della condanna per carenza di diligenza in materia di operazioni finanziarie (art. 305ter CP) sono i seguenti:
- A.X., attivo nel settore finanziario, intratteneva da diversi anni rapporti d’affari con un avvocato tedesco, avv. E., con sede a Francoforte.
- Il 25 ottobre 1995, avv. [E.] ha scritto ad A.X. chiedendogli di fornire a uno dei suoi clienti, D., una società anonima di diritto svizzero. [D.] ha incontrato A.X. a Ginevra nel novembre 1995 e gli ha acquistato per 14 000 franchi LNA società Y. SA, della quale B.X. era amministratrice.
- A.X. non ha chiesto di vedere il passaporto di [D.], adducendo il desiderio di non essere indiscreto. Nessun documento è stato firmato in occasione della vendita della società.
- [D.] ha spiegato ad A.X. che non agiva in nome proprio, ma in qualità di fiduciario per un terzo. A.X. ha quindi intrapreso le necessarie procedure presso LNA banca Z. per aprire un conto bancario a nome della società [Y. SA], del quale [D.] avrebbe dovuto avere LNA firma.
- Il 13 novembre 1995, i documenti di apertura del conto sono stati compilati e firmati da B.X. LNA formula A, datata dello stesso giorno, designava [D.] come titolare effettivo, con l’indirizzo corrispondente a quello di avv. E. LNA banca [Z.] ha informato i coniugi X. che l’elezione di domicilio del titolare effettivo presso il suo avvocato non era ammissibile.
- Una seconda formula A, firmata da B.X. e datata 22 dicembre 1995, è stata inviata ad avv. [E.] e recuperata dai coniugi X. durante un incontro presso tale avvocato, alla presenza di D. È stato convenuto che avv. [E.] avrebbe inviato una copia del passaporto di [D.] alla banca [Z.], il che è avvenuto lo stesso giorno.
- Il conto ha subito diverse operazioni in virtù di ordini di trasferimento impartiti da D.
- A.X. ha proposto ricorso per nullità dinanzi al Tribunale federale avverso LNA sentenza del 5 maggio 2003, chiedendone l’annullamento. Il Procuratore generale ginevrino ha concluso per il rigetto del ricorso.
Legge
Il Tribunale federale ha esaminato se il comportamento di A.X. costituisse un reato ai sensi dell’art. 305ter cpv. 1 CP, che sanziona LNA carenza di diligenza nell’identificazione del titolare effettivo in operazioni finanziarie. LNA questione centrale era stabilire se l’identificazione corretta del titolare effettivo, anche in assenza di una diligenza sufficiente, escluda LNA responsabilità penale.
LNA Corte ha ricordato che l’art. 305ter CP è un reato proprio puro (echtes Sonderdelikt), che può essere commesso solo da professionisti del settore finanziario. A.X., in qualità di dipendente di una società anonima attiva nella creazione e amministrazione di società, nonché nell’apertura di conti bancari, rientrava nell’ambito di applicazione di tale disposizione. LNA Corte ha altresì sottolineato che LNA responsabilità penale di A.X. non dipendeva da quella della banca [Z.], LNA quale non è stata coinvolta in questo procedimento.
LNA Corte ha quindi analizzato LNA portata dell’obbligo di diligenza. Ha ricordato che, secondo LNA giurisprudenza anteriore (in particolare DTF 125 IV 139), il reato è configurabile laddove l’autore non abbia verificato l’identità del titolare effettivo con LNA diligenza richiesta, anche se i fondi non provengono da un reato. Tuttavia, LNA Corte ha precisato che tale interpretazione deve essere attenuata: se il titolare effettivo è correttamente identificato, nonostante verifiche insufficienti, LNA responsabilità penale è esclusa. L’obiettivo dell’art.…