Fatti
Parti e soggetti del procedimento:
Il ricorrente ([A.] ) impugna una decisione presidenziale del Tribunale superiore del Cantone di Zurigo, II. Camera penale, del 23 marzo 2022. Con tale decisione sono stati respinti la sua richiesta di liberazione anticipata condizionale e la sua domanda di disporre direttamente un monitoraggio elettronico («EM-Backdoor»). La Procura di Zurigo-Sihl ha rinunciato a presentare osservazioni.
Fatto:
Il 17 marzo 2021 il Tribunale distrettuale di Zurigo ha condannato il ricorrente per furto commesso in forma organizzata e in banda, nonché per altri reati, a una pena detentiva di 44 mesi. È stata inoltre inflitta una multa (110 quote giornaliere di fr. 30.--) e una espulsione dal territorio nazionale per la durata di 9 anni. Il ricorrente si trova in stato di custodia cautelare da circa 28 mesi, attualmente in regime di liberazione anticipata condizionale. Il 16 febbraio 2022 ha presentato al Tribunale superiore del Cantone di Zurigo una domanda di scarcerazione dal penitenziario con monitoraggio elettronico al di fuori di un istituto di pena o, in alternativa, di liberazione anticipata condizionale. La prima istanza ha respinto entrambe le domande.
Il ricorrente ha proposto ricorso al Tribunale federale il 25 aprile 2022 chiedendo l’annullamento della decisione impugnata. In particolare, ha lamentato la violazione del principio di celerità processuale, l’insufficiente considerazione della sua situazione familiare e l’assunzione di un elevato pericolo di fuga da parte della prima istanza.
Legge
Il Tribunale federale esamina il ricorso del ricorrente contro il diniego delle sue domande di liberazione anticipata condizionale e di disporre un monitoraggio elettronico. In via preliminare, viene confermata la competenza del Tribunale federale per il ricorso avverso una decisione di riesame della custodia cautelare della seconda istanza cantonale, poiché sono soddisfatte le condizioni di cui all’art. 80 cpv. 2 lett. b LTF.
Pericolo di fuga come motivo di custodia: Il ricorrente non contesta il fondato sospetto di colpevolezza, ma si oppone all’assunzione di un elevato pericolo di fuga (art. 221 cpv. 1 lett. a CPP). La prima istanza fonda la sua valutazione sui seguenti indizi: il ricorrente si è già sottratto in precedenza all’azione penale ed è stato ricercato a livello internazionale. Egli intrattiene legami all’estero, in particolare in Bosnia-Erzegovina, dove i suoi genitori possiedono una casa, e ha vissuto in Germania. Inoltre, gli incombe una pena detentiva più severa e una espulsione dal territorio nazionale di maggiore durata. Il Tribunale federale conferma che tali circostanze fondano un elevato pericolo di fuga, segnatamente perché misure sostitutive più miti come l’obbligo di presentazione o il ritiro del passaporto, in caso di spiccata tendenza alla fuga, non sono generalmente sufficienti (cfr. DTF 145 IV 503 consid. 3.2).
Liberazione anticipata condizionale e misure sostitutive: La liberazione anticipata condizionale (art. 236 CPP) serve a garantire gli scopi della custodia e deve essere attuata, in linea di principio, in un istituto chiuso, segnatamente in caso di concreto pericolo di fuga. Il ricorrente ha chiesto la liberazione anticipata condizionale o l’adozione di un monitoraggio elettronico al di fuori di un istituto di pena. Il Tribunale federale precisa che il monitoraggio elettronico non costituisce una misura sostitutiva autonoma della custodia cautelare, bensì uno strumento tecnico di controllo di misure sostitutive come l’arresto domiciliare o le restrizioni di soggiorno (art. 237 cpv. 3 CPP). In caso di elevato pericolo di fuga, tali misure sostitutive sono tuttavia inidonee, poiché non riducono sufficientemente l’incentivo alla fuga. La prima istanza ha quindi correttamente respinto le domande del ricorrente.
Proporzionalità della durata della custodia e principio di celerità processuale: Il…