Fatti

X. guidava il 11 ottobre 2000 al crepuscolo a circa 45 km/h sulla Bahnhofstrasse in direzione di un attraversamento pedonale ben illuminato e diviso da un'isola di traffico. Quando si trovava a 30 metri dall'attraversamento, la pedona [A.] entrò sull'attraversamento da sinistra a passo svelto, senza fermarsi sull'isola di traffico. X. continuò a guidare alla stessa velocità, causando così la collisione. [A.] riportò una distorsione della colonna vertebrale cervicale e contusioni.

Il Tribunale distrettuale di Baden condannò X. il 11 giugno 2001 per lesioni colpose a un'ammenda di 300 franchi. Il Tribunale superiore del Canton Argovia respinse il ricorso di X. il 26 aprile 2002.

X. presenta un ricorso di nullità federale chiedendo l'annullamento della sentenza del Tribunale superiore e il rinvio del caso al giudice di primo grado per una nuova decisione.

Legge

Il Tribunale federale accoglie il ricorso.

Il giudice di primo grado non ha tenuto conto del fatto che l'attraversamento pedonale è diviso da un'isola di traffico. Secondo l'art. 47 cpv. 3 OCR, in caso di attraversamenti di questo tipo senza regolamentazione del traffico, ogni parte dell'attraversamento è considerata una striscia indipendente. Il pedone deve quindi (al più tardi) sull'isola di traffico verificare se può attraversare la seconda parte dell'attraversamento senza costringere i veicoli a manovre brusche.

Il conducente di un veicolo che si avvicina a un tale attraversamento pedonale può in linea di principio presumere che il pedone adempia al suo dovere di osservazione e…