Fatti

Il 15 novembre 2018, si è svolta un'udienza davanti al Tribunale del lavoro di Zurigo nell'ambito di un processo per credito tra una filiale di una grande banca svizzera e un'ex dipendente. La giornalista A., accreditata come cronista giudiziaria, era presente all'udienza principale ma è stata esclusa dalle trattative di conciliazione che sono seguite. Ha chiesto una decisione suscettibile di ricorso riguardo alla sua esclusione dall'udienza e alle informazioni negate sulla possibile fine del procedimento o sulle tappe successive. Il Tribunale del lavoro ha deciso di escludere la giornalista dalle trattative di conciliazione. La giornalista ha presentato un ricorso al Tribunale cantonale di Zurigo, che ha respinto il ricorso nella misura in cui è stato ammesso. La giornalista ha successivamente presentato un ricorso in materia civile al Tribunale federale.

I fatti chiave sono i seguenti

  • La giornalista A. è stata esclusa dalle trattative di conciliazione in un processo civile.
  • Il Tribunale del lavoro ha deciso di escludere la giornalista dalle trattative di conciliazione.
  • La giornalista ha presentato un ricorso al Tribunale cantonale di Zurigo, che ha respinto il ricorso.
  • La giornalista ha successivamente presentato un ricorso in materia civile al Tribunale federale.

Legge

Il Tribunale federale ha esaminato la questione se l'esclusione della giornalista dalle trattative di conciliazione fosse conforme alla Costituzione e alla legge. Il Tribunale federale ha considerato che le trattative di conciliazione non sono pubbliche e che la giornalista non ha il diritto di parteciparvi.

Il Tribunale federale ha ricordato che il principio della pubblicità della giustizia è garantito dall'articolo 30, comma 3, della Costituzione e dall'articolo 54 del CPC. Tuttavia, questo principio non si applica alle trattative di conciliazione, che sono considerate…