Art. 54 CPC
Pubblicità del procedimento
1 Le udienze e l’eventuale comunicazione orale della sentenza sono pubbliche. Le decisioni sono rese accessibili al pubblico.
2 Il diritto cantonale determina se anche la deliberazione della sentenza dev’essere pubblica.
3 Il giudice può ordinare che il procedimento si svolga, in tutto o parzialmente, a porte chiuse, se l’interesse pubblico o l’interesse degno di protezione di un partecipante al processo lo richiedano.
4 I procedimenti nelle cause del diritto di famiglia non sono pubblici.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Pubblicità della giustizia; processo civile6 citazioni
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2Art. 243 segg. e 233 CPC, procedura semplificata6 citazioni
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3Pubblicità della giustizia; accesso a sentenze dopo la conclusione del procedimento4 citazioni
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4Provvedimenti processuali di tutela di interessi degni di protezione; pronuncia di un obbligo di segretezza con una comminatoria penale1 citazioni
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5Dibattimento; videoconferenza1 citazioni
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6Intervento adesivo litisconsortile1 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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rigetto provvisorio dell'opposizione3 citazioni
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rigetto definitivo dell'opposizione2 citazioni
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Regolamentazione del diritto di visita1 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.